Art. 2.
(Definizioni).

      1. Fatte salve le competenze legislative regionali, ai fini dell'applicazione della presente legge, si intende per:

          a) territorio montano: un territorio caratterizzato dalla presenza di rilievi

 

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aventi altitudine media, di norma, non inferiore a 600 metri sul livello del mare;

          b) comune montano: un comune il cui territorio è montano per almeno il 70 per cento;

          c) comune ad alta specificità montana: un comune montano che per particolari situazioni oggettive di svantaggio è individuato e riconosciuto come tale ai sensi dell'articolo 3;

          d) comunità montana: un ente locale unione di comuni montani o parzialmente montani per l'esercizio di funzioni proprie e di funzioni conferite e per l'esercizio associato di funzioni comunali.