1. Fatte salve le competenze legislative regionali, ai fini dell'applicazione della presente legge, si intende per:
a) territorio montano: un territorio caratterizzato dalla presenza di rilievi
b) comune montano: un comune il cui territorio è montano per almeno il 70 per cento;
c) comune ad alta specificità montana: un comune montano che per particolari situazioni oggettive di svantaggio è individuato e riconosciuto come tale ai sensi dell'articolo 3;
d) comunità montana: un ente locale unione di comuni montani o parzialmente montani per l'esercizio di funzioni proprie e di funzioni conferite e per l'esercizio associato di funzioni comunali.